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Chi paga il montascale in condominio e chi lo può utilizzare?

Garaventa (IT)

Chi paga il montascale in condominio?

Installazione del montascale in condominio: chi paga il montascale. 

Quando in condominio abita una persona con problemi di mobilità questa (o i suoi tutori) può richiedere l’installazione di un montascale o elevatore. 

Per una formale richiesta  è necessario convocare l’assemblea condominiale per poter discutere della questione “installazione montascale”.

Le spese per l’installazione del montascale sulle parti comuni sono a carico dell’intero Condominio, qualora l’intervento venga approvato dall’assemblea con ripartizione dei costi pro quota fra i condomini. In caso contrario, rimane ferma la possibilità del condomino disabile (o del suo tutore) di farsi carico personalmente delle spese per interventi di modifica dell’edificio condominiale finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche.

Nel caso in cui alcuni dei condomini siano favorevoli all’installazione del montascale, la spesa verrà suddvisa tra il richiedente e i condomini favorevoli.

L’installazione del montascale nelle parti comuni condominiali non potrà alterare la destinazione del bene comune (art. 1102 c.c). Su questo punto, in particolare, il nuovo art. 1120 c.c. – riscritto dalla legge di riforma del condominio n. 220/2012 – dispone che i condomini possono disporre “tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comune”. Tra queste, la norma richiama espressamente “le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche” che, tuttavia, vanno realizzate in modo tale da non poter “recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, senza alterare il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino”.

La normativa di riferimento.

Per quanto riguarda gli edifici condominiali, l’art. 2 della legge n. 13/1989 dispone che le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all’interno degli edifici privati, devono essere approvati dall’assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall’art. 1136, comma 2 e 3, c.c.
Nel secondo comma si considera l’ipotesi in cui il Condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro 3 mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le suddette deliberazioni. In questo caso, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà, possono installare, a proprie spese, montascale nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.

Se il disabile vede il suo diritto minacciato può ottenere dal giudice l’accertamento del proprio diritto ad eseguire a proprie spese le opere in questione, in contraddittorio con i condomini che contestano tale diritto (Trib. Napoli 4.6.2008). Il condomino diversamente abile può altresì tutelare il suo diritto ad eseguire a proprie spese le innovazioni in esame anche in via cautelare urgente ex art. 700 c.p.c., qualora nel tempo occorrente a far valere per le vie ordinarie tale diritto innanzi al giudice, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile (Trib. Milano 24.10.2003).

condomini

In sintesi.

Le Legge tutela la persona disabile e quindi essa può far valere il suo diritto ad installare un montascale anche senza l’approvazione dell’assemblea condominiale.

Sintetizziamo quindi, caso per caso, chi paga il montascale:

  • Se il condominio è favorevole all’installazione del montascale: A CARICO DEL CONDOMINIO IN BASE ALLE TABELLE MILLESIMALI.
  • Se il condominio non è favorevole all’installazione del montascale: A CARICO DELL’INTERESSATO.
  • Se il condominio non fornisce un riscontro alla richiesta di installazione entro 3 mesi: A CARICO DELL’INTERESSATO.
  • Se alcuni condomini sono a favore: A CARICO DELL’INTERESSATO E DEI CONDOMINI FAVOREVOLI.
  • Resta inteso che solo chi paga il montascale potrà usufruirne.

Per consentire l’utilizzo del montascale solamente al diretto interessato e agli eventuali condomini favorevoli, Garaventa Lift fornisce una chiave di abilitazione indispensabile per accendere, spostare e richiudere il montascale.

Quali montascale per il condominio? 

Il montascale per il condominio può avere caratteristiche differenti sulla base del  numero di piani dell’edificio, delle esigenze dei condomini e della larghezza della scala oltre alla sua vicinanza alla porta d’ingresso. Garaventa Lift propone soluzioni per l’abbattimento barriere adatte a qualsiasi tipo di scala condominiale.

 

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