Montascale in condominio: la ripartizione delle spese
Montascale in condominio: obblighi assemblea e ripartizione spese. Per saperne di più leggi il nostro articolo
Montascale in condominio. Chi paga?
La ripartizione delle spese per l’installazione del montascale in condiminio sulle parti comuni sono a carico dell’intero Condominio, qualora l’intervento venga approvato dall’assemblea con ripartizione dei costi pro quota fra i condomini.
In caso contrario, rimane ferma la possibilità del condomino disabile (o del suo tutore) di gravarsi personalmente delle spese per interventi di modifica dell’edificio condominiale finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche, come, appunto, la messa in opera del montascale a muro, la realizzazione di rampe per il disabile (per facilitare l’accesso in carrozzina del disabile in caso di locale a piano rialzato), o l’installazione dell’ascensore esterno.
Gli interventi sulle parti comuni condominiali per l’installazione del montascale per il disabile e per qualsiasi altro manufatto o bene mobile finalizzato al superamento di eventuali barriere architettoniche dovranno comunque essere realizzati dal singolo condomino senza alterare la destinazione del bene comune e senza impedire il pari uso dello stesso agli altri condomini (art. 1102 c.c). Sul punto, in particolare, il nuovo art. 1120 c.c. – riscritto dalla legge di riforma del condominio n. 220/2012 – dispone che i condomini possono disporre
“tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comune”.
Tra queste, la norma richiama espressamente
“le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche”
che, tuttavia, vanno realizzare in modo tale da non poter
“recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, senza alterare il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino”.
Montascale in condominio
Le agevolazioni per la realizzazione di un montascale in condominio.
La realizzazione, dell’impianto di trattazione, poiché non richiede generalmente la necessità di effettuare opere murarie, non è considerata opera edilizia e, dunque, non necessita di particolari autorizzazioni amministrative.
La Legge 234 del 30 dicembre 2021 determina la detrazione per ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica ed abbattimento delle barriere architettoniche. Il rimborso statale può coprire il 75% della spesa effettuata per l’acquisto di un montascale a piattaforma o a poltroncina. Il tempo di erogazione della detrazione per l’acquisto di un ausilio per l’abbattimento delle barriere architettoniche è di cinque anni: 5 quote di pari importo ripartite in cinque anni, una nell’anno di sostenimento delle spese e le altre nei quattro anni successivi.
La normativa di riferimento per l'abbattimento delle barriere architettoniche
La normativa di riferimento. La disciplina codicistica deve essere coordinata con le norme speciali stabilite dalla legge n. 13/1989 per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Con particolare riferimento agli edifici condominiali, l’art. 2 della predetta legge dispone che le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all’interno degli edifici privati, devono essere approvati dall’assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall’art. 1136, comma 2 e 3, c.c.
Il secondo comma dello stesso articolo prende in esame l’ipotesi in cui il Condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le suddette deliberazioni. Ricorrendo tale ipotesi, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.
La giurisprudenza di merito ha chiarito che il disabile non è titolare di alcuna azione di condanna ad un facere nei confronti del Condominio,ma può ottenere dal giudice l’accertamento del proprio diritto ad eseguire a proprie spese le opere in questione, in contraddittorio con i condomini che contestano tale diritto (Trib. Napoli 4.6.2008). Il condomino diversamente abile può altresì tutelare il suo diritto ad eseguire a proprie spese le innovazioni in esame anche in via cautelare urgente ex art. 700 c.p.c., qualora nel tempo occorrente a far valere per le vie ordinarie tale diritto innanzi al giudice, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile(Trib. Milano 24.10.2003).
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